S T A T U T O
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO
Articolo 1-:
E’ costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore, un’Associazione denominata:
“Associazione Christian ONLUS o ETS”
Articolo 2-:
L’Associazione ha sede in Busto Arsizio, Via Miani n. 3
Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
Articolo 3-:
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4-:
L’Associazione, nell’escludere tassativamente qualsiasi finalità di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei settori della beneficenza e dell’assistenza sociale.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017, le attività di interesse generale che l’associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Su tali presupposti ed al fine di dare il proprio fattivo contributo ad una migliore convivenza sociale considerata in una prospettiva planetaria, l’associazione potrà svolgere ogni attività idonea al perseguimento di tali finalità, ed in particolare si propone, in via esemplificativa:
- Lo studio, la progettazione e il finanziamento diretto e indiretto, anche in collaborazione con organismi non governativi e associazioni o comitati specifici, di:
- programmi a breve e a medio periodo di autosviluppo localizzati in aree particolarmente sottosviluppate dei cosiddetti “Paesi poveri” o Paesi in via di sviluppo”
- progetti di pronto intervento predisposti in occasioni di particolari esigenze sociali (tra cui ad esempio esigenze di istruzione, alimentari, sanitarie)
Per il raggiungimento di questi obbiettivi l’associazione si propone di collaborare con popolazioni locali in un contesto di ideale e concreta solidarietà umana per dare opportunità di progresso economico-sociale di promozione umana e civile, soprattutto alle fasce più deboli delle popolazioni.
- La collaborazione con organismi non governativi, associazioni e comitati operanti nel medesimo settore dell’associazione, o ad esso collegabili, attraverso coordinamenti locali, regionali o nazionali strutturati con le più diverse modalità ma tali da mantenere integra l’autonomia dell’associazione, per incidere più intensamente sui vari tessuti sociali a cui ci si rivolge, per confrontare le reciproche esperienze di intervento (premesse teoriche, obiettivi e metodologie utilizzate), per realizzare progetti comuni e per tendere, laddove sia possibile, ad una più efficace complementarietà di risposte.
- L’adesione a progetti che si collochino all’interno di strategie finalizzate all’analisi e all’intervento concreto nelle numerose sacche di “terzo mondo locale”, eventualmente destinando una parte delle entrate di denaro e delle risorse umane ad iniziative locali di intervento in situazioni di emarginazione e di altre realtà di bisogno.
- L’invio di volontari nei paesi del Terzo Mondo nei quali l’associazione abbia avviato, direttamente o indirettamente, rapporti di solidarietà o intenda sviluppare progetti di cooperazione.
- Organizzare momenti di approfondimento, incontri, tavole rotonde sui temi di interesse specifico, anche promuovendo indirettamente iniziative editoriali, in riferimento agli scopi dell’associazione, sulle problematiche dei Paesi Poveri e dei Paesi in via di Sviluppo e sulla proposta del volontariato (in Italia e internazionale);
- Sempre al fine di concorrere agli scopi sopra enunciati e, in sintonia con l’ispirazione cristiana da cui questa associazione trae origine, pur nel rispetto e considerazione di ogni forma di fede religiosa e di pensiero civile basato su principi miranti alla più assoluta difesa della dignità umana, l’associazione propone ai soci uno stile di vita coerente con le finalità sopra enunciate. In particolar modo suggerisce di:
- creare e condurre “gesti di pace” che, concretamente, realizzino conquiste di libertà da ogni forma di oppressione e siano segno tangibile di giustizia tra gli uomini;
- lottare contro gli sprechi, l’eccessivo consumismo e contro ogni strumento creatore di bisogni artificiali, in prospettiva di una migliore qualità della vita;
- porre in essere una forma di “autotassazione” volontaria, sulla base delle proprie possibilità, al fine di contribuire alle realizzazioni proposte dall’associazione o, in generale, ad opere di solidarietà sociale.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere altre attività, diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l’Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
SOCI
Articolo 5-:
All’Associazione possono partecipare tutte le persone fisiche, giuridiche, le associazioni e gli enti che, condividendo le finalità e gli scopi associativi qui enunciati, per la loro attitudine, capacità, disponibilità e/o specializzazione professionale, intendono cooperare allo sviluppo dell’attività associativa.
Tutti gli Associati hanno uguali diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo; nella domanda dovrà indicare nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta, obbligarsi, in caso di accoglimento della domanda, all’osservanza del presente statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.
Sull’accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo, che deciderà a maggioranza dei suoi membri e ha facoltà di negarla in presenza di comprovati motivi.
Il Consiglio Direttivo potrà dotarsi di un regolamento interno.
All’inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà deliberare circa la quota di sottoscrizione degli associati.
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
ed il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
Articolo 6-:
La qualità di socio si perde:
6.1 per recesso, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno tre mesi; il recesso comunicato dopo l’Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso al socio in caso di recesso;
6.2 per decesso;
6.3 per scioglimento dell’Associazione;
- per esclusione su delibera motivata del Consiglio direttivo, conseguente a gravi inadempienze nei confronti dell’Associazione e nell’osservanza dello statuto sociale o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell’Associazione.
6.5 per morosità di due quote associative annue consecutive, salvo regolarizzazione dopo lettera di richiamo del Consiglio.
In nessun caso, al socio che avrà perso tale qualifica, potrà essere assegnata alcuna parte del patrimonio (fondo comune) sociale, anche in caso di liquidazione, applicandosi, anche in tale evenienza, l’art. 25 del presente statuto.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 7-:
Le risorse dell’Associazione ed il suo patrimonio sono costituite da:
- quote sociali annuali versate dai soci ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione; le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili;
- residuo attivo derivante da manifestazioni, iniziative di sensibilizzazione o partecipazioni ad esse;
c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti, nonché dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti;
d) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione a seguito di lasciti, donazioni, legati o altro;
- eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali.
Le donazioni ed i lasciti così come i legati dovranno essere accettati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 -:
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine dell’esercizio il consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci nei termini di cui al successivo art. 10.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9 -:
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il Vice-Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- Organo di controllo, se nominato;
- Organo di revisione, se nominato.
ASSEMBLEE
Articolo 10 -:
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 31 marzo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e/o mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno; tali comunicazioni dovranno essere eseguite almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Articolo 11 -:
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Articolo 12 -:
Agli associati maggiori di età spetta il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Articolo 13 -:
Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l’intervento della metà più uno dei soci. In seconda convocazione le adunanze saranno valide qualunque sia il numero dei soci o dei voti.
La validità delle deliberazioni è ottenuta con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.
Per le modifiche dello statuto l’assemblea dovrà tenersi in seduta straordinaria e dovrà deliberare, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci, mentre, in seconda convocazione, la validità delle deliberazioni sarà ottenuta con voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Le stesse maggioranze previste per la prima convocazione saranno valide anche per la seconda.
Articolo 14 -:
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento annuo della quota di associazione purché iscritti negli elenchi soci da almeno 10 giorni. Per l’esercizio del diritto di voto si richiama quanto previsto dall’art 13
Articolo 15 -:
L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
In mancanza di entrambi, su iniziativa del Consigliere più anziano presente, l’assemblea nomina il proprio Presidente così come nomina il proprio Segretario in casi di assenza del Segretario.
In caso di assemblea straordinaria la funzione di segretario può essere svolta da un notaio, nominato dal Presidente o dal Vice Presidente.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervenire alla assemblea stessa.
Delle riunioni dell’assemblea si redige il relativo verbale a cura del Segretario, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.
L’assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:
– sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 16 -:
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto di un numero di membri variabile da cinque a undici scelti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida di tale nomina alla prima assemblea.
Articolo 17 -:
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci. Il Presidente ed il Vice Presidente il Segretario ed il Tesoriere sono rieleggibili. Il Consiglio può stabilire rimborsi ai singoli membri delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, opportunamente autorizzate e documentate. Parimenti il Consiglio potrà riconoscere ai soci rimborsi delle spese sostenute nell’espletamento di attività a favore dell’Associazione, sempre previa presentazione di idonea documentazione.
Articolo 18 -:
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente, o – in casi di suo impedimento – il Vice Presidente, lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri: si riunisce comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’ammontare della quota sociale.
I membri del consiglio sono convocati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante invito personale scritto a mezzo posta prioritaria, ovvero tramite posta elettronica o telefax, inviato almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno.
Eccezionalmente e per motivi di particolare urgenza, è prevista la possibilità di convocazioni, sempre con i mezzi descritti sopra, inviati almeno il giorno precedente a quello fissato per l’adunanza.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, a cura del segretario, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età tra i membri presenti.
Articolo 19 -:
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni; procede alla eventuale assunzione di personale dipendente, determinandone la retribuzione; potrà delegare taluni poteri a singoli consiglieri.
Il Consiglio può provvedere alla redazione del regolamento generale per il funzionamento dell’Associazione.
L’osservanza di tale regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.
PRESIDENTE, VICE – PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE
Articolo 20 -:
Il Presidente (o, in caso di sua impossibilità, il Vice Presidente) rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio e dall’Assemblea.
In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione che egli stesso provvederà a convocare senza indugio. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti.
Articolo 21 -:
Il Segretario compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci, provvede alla corrispondenza, controlla il pagamento delle quote sociali, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, di esse redige i verbali, è responsabile della esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente.
Articolo 22 -:
Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità sociale, coordina l’attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma tutti gli atti ufficiali dell’Associazione.
Articolo 23 -:
Il Presidente ed il Tesoriere hanno la facoltà, a firma disgiunta tra loro, di riscuotere somme e valori, di eseguire pagamenti, di dare e rilasciare quietanze. Tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, anche ad altri consiglieri.
Art. 24 – Organo di controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Se nominato, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’Organo di controllo, laddove nominato:
- vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell’Associazione. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 25 – Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. Laddove nominato, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
COMPENSI
Articolo 26 -:
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Solo per ragioni eccezionali, da deliberarsi di volta in volta, il Consiglio può stabilire rimborsi, a singoli membri, delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, ai sensi dell’art. 17 del presente statuto.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 27 -:
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto di almeno tre quarti dei soci. L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e provvederà in ordine alla devoluzione del patrimonio (fondo comune). Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 28 -:
Tutte le controversie, per le quali sia ammissibile la competenza arbitrale, che potessero insorgere tra i soci e l’Associazione o i suo organi, o tra i soci stessi, e questo limitatamente ai rapporti di associazione, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, due dei quali saranno designati, uno per ciascuna delle parti, con semplice lettera raccomandata indirizzata alla controparte.
Il terzo membro, cui spettano le funzioni di Presidente, sarà designato dai primi due ovvero, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del circondario del Tribunale ove l’Associazione ha sede.
Ove le parti contendenti fossero più di due, tutti gli arbitri dovranno essere nominati di comune accordo: in mancanza saranno designati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del circondario del Tribunale ove l’Associazione ha sede, su istanza della parte più diligente. Gli arbitri decideranno con poteri transattivi e di irrituali compositori senza formalità di procedura, provvedendo anche sulle spese e competenze loro spettanti, inappellabilmente; le parti danno sin d’ora per rato e valido quanto sarà deciso dal Collegio Arbitrale, in quanto quest’ultimo agirà quale espressione della loro volontà negoziale delegata.
Le spese di arbitrato saranno anticipate in parti uguali delle parti e poi si intenderanno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.
Le parti dichiarano espressamente di accettare l’alea relativa.
Articolo 29 -:
In caso di impossibilità di funzionamento del Collegio Arbitrale la controversia verrà deferita all’autorità giudiziaria del circondario ove l’Associazione ha sede.
Articolo 30 -:
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni.